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Sez. 3, Sentenza n. 5217 del 12/03/1982 Ud. (dep. 25/05/1982) Rv. 153847 - 01

FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - NECESSITÀ DEL CERTIFICATO DI PROVENIENZA - RATIO - AVVENUTO PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153847-01

FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - NECESSITÀ DEL CERTIFICATO DI PROVENIENZA - RATIO - AVVENUTO PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - IRRILEVANZA.*

Il certificato di provenienza, previsto dalla legge 2 luglio 1957 n. 474 per il trasporto di olii minerali combustibili o carburanti, è destinato a consentire il continuo controllo di ogni movimento della merce che, per la sua fungibilità, non consentirebbe, altrimenti, la prova della sua identità. Ne consegue che il reato previsto dalla citata legge si consuma con il solo trasporto di minerali lubrificanti senza l'accompagnamento del certificato, indipendentemente dalla causa di tale Mancanza e dalla circostanza che sia stato assolto l'Obbligo del tributo. (Conf mass n 149103; mass n 138564; mass n 134331; mass n 130964 sulla irrilevanza del pagamento dell'imposta di fabbricazione; mass n 134349; mass n 149515; mass n 138563 sulla ratio delle norme).*

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1957 num. 474 art. 5, Legge 02/07/1957 num. 474 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)