Sez. 1, Sentenza n. 23789 del 22/12/2004 (Rv. 578965 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Giudizio per l'equa riparazione per violazione del diritto alla durata ragionevole del processo - In procedimenti davanti al giudice ordinario - Legittimazione processuale attiva - Del socio di società di capitali nelle more fallita, rimasto estraneo al processo segnato dal ritardo - Insussistenza - Ragioni.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, anche in caso di sopravvenuto fallimento di una società di capitali e di inerzia del curatore, il socio che, non sia stato parte del processo segnato da irragionevole durata non è processualmente legittimato ad azionare il rimedio offerto dalla citata legge, non essendo immediatamente inciso dai pregiudizi correlati alla pretesa durata irragionevole del processo.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)