Sez. 1, Sentenza n. 7141 del 29/03/2006 (Rv. 589512 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Diritto all'equa riparazione per la durata irragionevole del processo - Titolarità - Parti del processo (riserva in favore delle) - Fattispecie in tema di processo di esecuzione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Il diritto alla trattazione delle cause entro un termine ragionevole è riconosciuto dall'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, specificamente richiamato dall'art. 2 della legge n. 89 del 2001, solo con riferimento alle cause "proprie" e, quindi, esclusivamente in favore delle "parti" del processo - sia esso di cognizione o di esecuzione - nel cui ambito si assume avvenuta la violazione, e non anche di soggetti che siano ad esso rimasti estranei, essendo irrilevante, ai fini della legittimazione, che questi ultimi possano aver patito indirettamente dei danni dal protrarsi del processo. (Nella fattispecie la S.C. ha quindi escluso che spettasse all'acquirente per contratto di un immobile, già oggetto di pignoramento da parte di un istituto di credito, il diritto all'equa riparazione per l'irragionevole durata della procedura di espropriazione immobiliare, dato che il predetto acquirente non era stato parte del processo di esecuzione).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)