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Sez. 1, Sentenza n. 17111 del 23/08/2005 (Rv. 583464 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Giudizio per l'equa riparazione per violazione del diritto alla durata ragionevole del processo - In procedimenti davanti al giudice ordinario - Legittimazione processuale attiva - Parti del processo (riserva in favore delle) - Legittimazione del socio di società di capitali nelle more fallita, rimasto estraneo al processo segnato dal ritardo - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583464-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Il diritto alla trattazione delle cause entro un termine ragionevole è riconosciuto dall'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, specificamente richiamato dall'art. 2 della legge n. 89 del 2001, solo con riferimento alle cause "proprie" e, quindi, esclusivamente in favore delle "parti" della causa nel cui ambito si assume avvenuta la violazione e non anche di soggetti che siano ad essa rimasti estranei, essendo irrilevante, ai fini della legittimazione, che questi ultimi possano aver patito indirettamente dei danni dal protrarsi del processo. Pertanto, il socio di società di capitali che sia stata parte del processo prolungatosi oltre il termine ragionevole, non è processualmente legittimato ad azionare il rimedio offerto dalla citata legge, neanche in caso di sopravvenuto fallimento della società medesima e di inerzia della curatela, non essendo egli immediatamente inciso dai pregiudizi correlati alla durata irragionevole del processo.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)