Sez. 1, Sentenza n. 3638 del 17/12/2009 Cc. (dep. 28/01/2010) Rv. 246313 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Termine di durata di cui all'art. 304, comma sesto, cod. proc. pen. - Computo - Riferimento alla pena edittale - Necessità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
Il termine di durata massima della custodia cautelare di cui all'art. 304, comma sesto, cod. proc. pen., va computato con riferimento esclusivamente alla pena edittale prevista dalla legge per il reato contestato o ritenuto in sentenza, a nulla rilevando la misura della pena inflitta in concreto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)