Sez. 6, Sentenza n. 26722 del 25/03/2003 Cc. (dep. 19/06/2003) Rv. 227421 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Durata massima complessiva della custodia - Determinazione del reato per cui si procede - È quello contestato e ritenuto in sentenza, anche riguardo ad aggravanti rilevanti ex art. 278 cod.proc.pen. - Eventuale riconoscimento di circostanze attenuanti equivalenti o prevalenti - Rilevanza - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
Ai fini del computo dei termini di durata massima complessiva della custodia cautelare, come fissati nel quarto comma dell'art. 303 cod. proc. pen., il reato per cui si procede è quello contestato e ritenuto dal giudice nella propria sentenza, anche nei profili circostanziali di aggravamento rilevanti ai sensi dell'art. 278 del codice di rito, senza alcuna incidenza della misura della pena inflitta in concreto e degli effetti sulla medesima dell'eventuale concorso di circostanze attenuanti generiche.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)