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Sez. 1, Sentenza n. 44371 del 13/11/2001 Cc. (dep. 10/12/2001) Rv. 220324 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Durata complessiva della custodia - Determinazione della pena inerente al reato per cui si procede, da prendere in considerazione ai fini del relativo computo - Pena edittale - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220324-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

In tema di computo della durata complessiva della custodia cautelare occorre fare riferimento esclusivo alla pena prevista dalla legge per il reato per cui vi è stata condanna, a nulla rilevando che in concreto sia stata irrogata una pena inferiore per effetto del giudizio di comparazione delle circostanze, in quanto l'espressione adoperata dall'art. 303, comma 4, cod. proc. pen. in relazione alla disciplina dei termini di durata complessiva della custodia cautelare ("quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena...") è diversa da quella usata nel comma 1, relativa ai termini di fase, che si riferisce alla pena della reclusione inflitta in concreto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)