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Sez. 1, Sentenza n. 1975 del 06/06/1969 (Rv. 341165 - 01)

FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - OBBLIGHI - CREDITORI NON INSINUATI - OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLA PERCENTUALE CONCORDATARIA - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341165-01

FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - OBBLIGHI - CREDITORI NON INSINUATI - OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLA PERCENTUALE CONCORDATARIA - SUSSISTENZA - LIMITI.*

L'assuntore del concordato fallimentare, se la proposta di concordato omologato non contenga alcuna clausola specifica per quanto concerne i creditori non insinuati, e tenuto al pagamento della percentuale concordataria anche a favore dei creditori, anteriori all'apertura del fallimento, che non abbiano presentato domanda di ammissione al passivo. (Conf. 1758-66, massima n.323422 V. Anche 1044-67, massima n.327392).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)