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Sez. 1, Sentenza n. 2886 del 22/07/1976 (Rv. 381638 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - RESPONSABILITA - PAGAMENTO DEI CREDITI - ESTENSIONE - CREDITI NON AMMESSI - INCLUSIONE - LIMITI - CLAUSOLA RESTRITTIVA AI CREDITI AMMESSI - ACCERTAMENTO - PROPOSTA - SENTENZA D'OMOLOGAZIONE - INTERPRETAZIONE.*
Stato
decisa il 1976-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381638-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - RESPONSABILITA - PAGAMENTO DEI CREDITI - ESTENSIONE - CREDITI NON AMMESSI - INCLUSIONE - LIMITI - CLAUSOLA RESTRITTIVA AI CREDITI AMMESSI - ACCERTAMENTO - PROPOSTA - SENTENZA D'OMOLOGAZIONE - INTERPRETAZIONE.*

L'assuntore del concordato e tenuto al pagamento, nella misura indicata nella proposta, anche dei crediti che non hanno partecipato al concorso fallimentare. L'assuntore del concordato, salvo che con specifica clausola abbia limitato la propria responsabilita ai soli crediti ammessi al passivo, e tenuto al pagamento, nella misura indicata nella proposta, sia dei crediti ammessi, sia dei crediti non insinuati, sia dei crediti insinuati per i quali al momento dell'omologazione del concordato sia tuttora in corso l'esame (per effetto della tardivita della domanda o della loro contestazione o di opposizione allo stato passivo), salva, ovviamente, l'esigenza che di essi venga poi accertata l'effettiva sussistenza. L'accertamento della clausola limitativa della responsabilita, per la quale non sono richieste formule sacramentali, si risolve in un problema d'interpretazione della proposta e della sentenza di omologazione. (V 2939/72, mass n 360686; (V 2576/71, mass n 353661; (V 2524/70, mass nn 348821 e 348820; (V 1975/69, mass n 341165).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)