Sez. L, Sentenza n. 10463 del 08/08/2000 (Rv. 539333 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Sospensione dei termini nelle regioni Marche ed Umbria ex D.L. n. 364 del 1997 - Portata - Proroga all'1 aprile 1998 delle scadenze comprese nel periodo previsto.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
La sospensione dei termini processuali e sostanziali nelle regioni Umbria e Marche nel periodo 26 settembre 1997 - 31 marzo 1998, ex D.L. 27 ottobre 1997 n. 364, convertito in legge 17 dicembre 1997 n. 434, riguarda solo "i termini in scadenza" nel periodo suddetto, da intendersi spostati "ex lege" all'1 aprile 1998, non rimanendo sospeso, invece, il decorso del tempo compreso nello stesso intervallo temporale.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/10/1997 num. 364, Legge 17/12/1997 num. 434
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)