Sez. 2, Sentenza n. 3077 del 03/10/1968 (Rv. 335955 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - PER COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - CONTRIBUTI GIA VERSATI PER IL PERIODO 1919-1924 - CUMULABILITA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - PER COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - CONTRIBUTI GIA VERSATI PER IL PERIODO 1919-1924 - CUMULABILITA - ESCLUSIONE.*
La legge 26 ottobre 1957, n.1047,- nell'estendere ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni l'Assicurazione per l'invalidita e la vecchiaia-, al fine di favorire coloro che a causa dell'eta avanzata non siano ormai piu in grado di raggiungere i normali minimi di anzianita assicurativa e di contribuzione dalla medesima legge previsti, consente all'art.22-, peraltro in via transitoria) e cioe dal 1 gennaio 1958 al 1 gennaio 1971)-, un minimo di contribuzione eccezionalmente ridotto. Ma tale minimo di contribuzione, in considerazione della sua eccezionalita e transitorieta, puo essere raggiunto solo coi contributi versati successivamente alla legge che lo prevede e, quindi, senza che si possa tener conto di contributi eventualmente versati prima della sua entrata in vigore ai sensi di altre leggi precedenti. Pertanto, ai fini del raggiungimento del minimo predetto, e esclusa ogni possibilita di cumulo coi contributi assicurativi versati dagli agricoltori tra il 1919 e 1924, ai sensi del dllt 21 aprile 1919 n 603 abrogato poi con RDL 30 dicembre 1923 n 3184, ancorche l'art. 19 della stessa legge del 1957 disponga che quei contributi allora versati siano da considerarsi validi a tutti gli effetti per il conseguimento della pensione- con tale espressione deve, infatti, ritenersi che il legislatore abbia inteso riferirsi a tutti gli effetti normali dell'Assicurazione obbligatoria e, quindi, non anche al godimento della riduzione del minimo contributivo accordato dal richiamato art. 22 in deroga al sistema ordinario.*
Riferimenti normativi: Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 19, Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 22, Legge 14/04/1930 num. 636 art. 9, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)