Sez. L, Sentenza n. 4146 del 09/12/1974 (Rv. 372781 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI (INPS) - COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA - CONDIZIONI - MINIMO RIDOTTO DI CONTRIBUZIONE - CUMULO DEI CONTRIBUTI RELATIVI A DIFFERENTI ATTIVITA LAVORATIVE - INAMMISSIBILITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI (INPS) - COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA - CONDIZIONI - MINIMO RIDOTTO DI CONTRIBUZIONE - CUMULO DEI CONTRIBUTI RELATIVI A DIFFERENTI ATTIVITA LAVORATIVE - INAMMISSIBILITA.*
Il minimo ridotto di contribuzione, stabilito dall'art 24 della legge 9 gennaio 1963 n 9 al fine del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia da parte dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, deve essere raggiunto esclusivamente con i contributi versati nella gestione speciale dell'Assicurazione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, ed al riguardo non si puo procedere al cumulo con precedenti contributi relativi a differenti attivita lavorative, ovvero con contributi precedentemente versati nel corso del rapporto assicurativo per i lavoratori dipendenti. (V 3077'68, mass n 335955).*
Riferimenti normativi: Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 1, Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 16, Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 22, Legge 09/01/1963 num. 9 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)