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Sez. L, Sentenza n. 2635 del 29/04/1981 (Rv. 413408 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - LAVORATORI AGRICOLI - PERIODI ASSICURATIVI - VERSAMENTI EFFETTUATI IN QUALITA DI COMPONENTE DI FAMIGLIA DI COLTIVATORI DIRETTI, DI MEZZADRI O DI COLONI - CUMULABILITA CON I VERSAMENTI DERIVANTI DA ALTRA ATTIVITA DI LAVORO SUBORDINATO - LIMITAZIONE ALLE PENSIONI DIRETTE EX ART. 16, COMMA PRIMO, DELLA LEGGE N. 1047 DEL 1957 - SUCCESSIVA ABROGAZIONE DI TALE NORMA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413408-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - LAVORATORI AGRICOLI - PERIODI ASSICURATIVI - VERSAMENTI EFFETTUATI IN QUALITA DI COMPONENTE DI FAMIGLIA DI COLTIVATORI DIRETTI, DI MEZZADRI O DI COLONI - CUMULABILITA CON I VERSAMENTI DERIVANTI DA ALTRA ATTIVITA DI LAVORO SUBORDINATO - LIMITAZIONE ALLE PENSIONI DIRETTE EX ART. 16, COMMA PRIMO, DELLA LEGGE N. 1047 DEL 1957 - SUCCESSIVA ABROGAZIONE DI TALE NORMA - CONSEGUENZE.*

Vigente l'art.16 comma primo della legge 26 ottobre 1957 n. 1047, il cumulo dei periodi di Assicurazione in qualita di componente di famiglia di coltivatori diretti, di mezzadri o di coloni, con quelli derivanti da altra attivita di lavo o subordinato è ammesso solo per le pensioni dirette. Non sussiste la possibilità di cumulo delle contribuzioni versate come coltivatore diretto, con quelle corrisposte per lavoro dipendente in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 1047 del 1957, al fine di raggiungere il minimo contributivo eccezionale per il periodo tra il 1958 ed il 1971. La abrogazione dell'art 16 della legge n. 1047 del 1957 (art. 33 legge 9 gennaio 1963 n. 9) consente la cumulabilita anche per le pensioni di riversibilita, ma non al fine di raggiungere il minimo contributivo previsto dall'art. 22 della legge n. 1047 del 1957 e poi dall'art. 24 della legge n. 9 del 1963: si e trattato di disciplina normativa eccezionale e transitoria per realizzare la protezione assicurativa nel primo periodo di introduzione di questa Assicurazione obbligatoria. (V 3077/68, mass n 335955; (V 4146/74, mass n 372781; (V 183/75, mass n 373360).*

Riferimenti normativi: Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 16, Legge 09/01/1963 num. 9 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)