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Sez. 1, Sentenza n. 6226 del 02/06/1995 (Rv. 492651 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Nuovi criteri di liquidazione ex art. 5 bis legge n. 359 del 1992 - Sopravvenienza durante il giudizio di cassazione - Applicabilità - Condizione.
Stato
decisa il 1995-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492651-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

In tema di espropriazione, l'art. 5 bis, introdotto dalla legge 8 agosto 1992 n. 359 (di conversione del D.L. 11 luglio 1992 n. 333), che ha fissato, con efficacia retroattiva, nuovi criteri per la determinazione dell'indennità di esproprio, è applicabile, quale "ius superveniens", nel giudizio di cassazione, quando il giudice di legittimità sia investito dell'impugnazione sulla determinazione dell'indennità, non ancora divenuta definitiva.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)