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Sez. 1, Sentenza n. 2851 del 02/04/1997 (Rv. 503435 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL QUINQUENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Nuovi criteri di liquidazione - Art. 3 sessantacinquesimo comma della 662 del 1996 - Sopravvenienza durante il giudizio di Cassazione - Applicabilità.
Stato
decisa il 1997-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503435-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL QUINQUENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

La contestazione dei criteri di liquidazione del danno da occupazione appropriativa comporta che nella sopravvenienza, al ricorso per cassazione, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 3, sessantacinquesimo comma, che ha stabilito nuovi criteri in sostituzione di quelli stabiliti dall'art. 1, sessantacinquesimo comma, legge 28 dicembre 1996 n. 549, e dichiarati incostituzionali da Corte Cost. 359 del 1992, debba cassarsi la sentenza e rimettersi al giudice di merito la determinazione del risarcimento in applicazione dei nuovi criteri.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis com. 6 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 1 com. 65 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)