Sez. 1, Sentenza n. 6095 del 15/11/1982 (Rv. 423784 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE - RILEVANZA - GIUDIZIO (SULLA) - IN GENERE - IMPUGNAZIONE AD OPERA DELLA PARTE INTERESSATA DEL "DECISUM" CONNESSO ALLA QUESTIONE DELLA CUI RILEVANZA SI TRATTA - NECESSITÀ.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE - RILEVANZA - GIUDIZIO (SULLA) - IN GENERE - IMPUGNAZIONE AD OPERA DELLA PARTE INTERESSATA DEL "DECISUM" CONNESSO ALLA QUESTIONE DELLA CUI RILEVANZA SI TRATTA - NECESSITÀ.*
Seppure le questioni di illegittimità costituzionale, in quanto rilevabili d'ufficio, sono svincolate dalla ritualità della proposizione ad opera delle parti in causa, qualora si tratti di stabilire la "Rilevanza" della questione stessa in rapporto al "decisum" è necessario che la parte impugni tale "decisum" con apposito motivo di ricorso e non è sufficiente che lo contesti con la memoria illustrativa di cui all'art. 378 cod. proc. civ.. (nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto la natura agricola di un terreno e il ricorrente non aveva impugnato tale decisione, ma con la memoria illustrativa aveva dedotto la illegittimità costituzionale della legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972 n. 15 art. 12 per essere il terreno non già agricolo, ma "potenzialmente edificatorio". La suprema Corte ritenendo tale deduzione un nuovo motivo di ricorso inammissibile perché tardivamente proposto, ha ritenuto irrilevante la questione di legittimità costituzionale così proposta). (V 1634/80, mass n 405229; (V 234/79, mass n 396299).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)