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Sez. 1, Sentenza n. 234 del 12/01/1979 (Rv. 396299 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DEDUCIBILITA IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - QUESTIONE DICHIARATA PRIVA DI RILEVANZA O MANIFESTAMENTE INFONDATA IN UN PRECEDENTE GRADO DEL GIUDIZIO - RIPROPOSIZIONE IN SEDE DI IMPUGNAZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396299-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DEDUCIBILITA IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - QUESTIONE DICHIARATA PRIVA DI RILEVANZA O MANIFESTAMENTE INFONDATA IN UN PRECEDENTE GRADO DEL GIUDIZIO - RIPROPOSIZIONE IN SEDE DI IMPUGNAZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Il principio in base al quale una questione di legittimita costituzionale, dichiarata priva di Rilevanza o manifestamente infondata in un precedente grado del giudizio, puo essere riproposta in Sede d'impugnazione, a condizione che l'impugnazione stessa coinvolga le questioni sostanziali o processuali alle quali quella di costituzionalita sia connessa, deve ritenersi osservato qualora detta riproposizione sia mezzo al fine di conseguire una decisione della controversia diversa e piu favorevole di quella adottata dalla sentenza impugnata, in quanto l'eventuale eliminazione della norma denunciata comporti l'applicabilita di altra disposizione vantaggiosa per la parte soccombente, sicche la questione medesima non si presenti fine a se stessa, ma abbia funzione strumentale per la soluzione della controversia.*

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)