Sez. 5, Sentenza n. 11240 del 30/07/2002 (Rv. 556398 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI | Costi sostenuti per ripianare le perdite delle società partecipate - Deducibilità secondo il principio dell'esercizio dell'anno di competenza - Affermazione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI
In tema di reddito d'impresa, i costi sostenuti per ripianare le perdite di società partecipate dall'impresa contribuente sono deducibili, ai sensi dell'art. 75 del TIUR di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, se e nella misura in cui risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite relativo all'esercizio di competenza e non già ad anni diversi da questo, atteso che l'art. 61, quinto comma, dello stesso d.P.R. n. 917, che deroga al principio della competenza, non si riferisce al costo derivante dall'assunzione dell'obbligo del socio di ripianare le perdite, ma solo ai requisiti di deducibilità dei versamenti.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 61 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)