Sez. 5, Sentenza n. 11725 del 27/05/2011 (Rv. 618067 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Fondo di copertura di perdite di società partecipate - Deducibilità nell'esercizio di appostazione - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE
Nell'ipotesi di costituzione di un fondo di copertura di perdite di società partecipate, la somma iscritta al fondo non è deducibile nell'esercizio di appostazione, divenendo deducibile, ai sensi dell'art. 61, comma 5, del T.u.i.r., il solo versamento effettuato a copertura della perdita, nell'esercizio in cui è effettuato e per la parte che eccede il patrimonio netto della società emittente risultante dopo la copertura.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)