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Sez. 6, Sentenza n. 8888 del 12/04/1996 Ud. (dep. 03/10/1996) Rv. 206197 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Misure di sicurezza - Espulsione dello straniero ai sensi dell'art. 7 D.L. 18 novembre 1995, n. 489 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206197-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

Poiché, in forza dell'art. 445, comma primo, cod. proc. pen., con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessa ai sensi dell'art. 448 cod. proc. pen., non possono essere applicate misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240, comma secondo, cod. pen., consegue che, con tale pronuncia, al giudice è precluso ordinare l'espulsione dello straniero dallo Stato contemplata dall'art. 7 del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, rientrando essa tra le misure di sicurezza, come si ricava dall'art. 235 cod. pen..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 235 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 448 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/12/1989 num. 416 CORTE COST., Legge 28/02/1990 num. 39 CORTE COST., Decreto Legge 18/11/1995 num. 489 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)