Sez. 4, Sentenza n. 327 del 02/02/1996 Cc. (dep. 04/04/1996) Rv. 204427 - 01
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere | Misura di sicurezza - Espulsione dello straniero - Potere di ordinarla - Esclusione.
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere
Lo speciale rito previsto dall'articolo 444 cod. proc. pen. esclude l'applicabilità delle misure di sicurezza, come espressamente dispone l'articolo 445, comma primo con la sola eccezione della confisca di cui all'articolo 240, comma secondo, cod. pen., sicché, accettando l'accordo delle parti e pronunziando la sentenza di cui all'articolo 448 cod. proc. pen., al giudice rimane precluso anche il potere di ordinare la espulsione dello straniero dallo Stato, rientrando la espulsione, ex articolo 235 cod. pen., tra le misure di sicurezza personali.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 235 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)