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Sez. L, Sentenza n. 21521 del 20/10/2010 (Rv. 614694 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Riferimento generico ai "motivi di equità" - Violazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dalla legge n. 263 del 2005 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614694-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

L'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre "gravi ed eccezionali ragioni", esplicitamente indicate nella motivazione. La compensazione delle spese è dunque subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni e tale esigenza non è soddisfatta quando il giudice abbia compensato le spese "per motivi di equità", non altrimenti specificati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)