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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 12893 del 10/06/2011 (Rv. 617730 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Giudizi soggetti alla disciplina dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2 della legge n. 263 del 2005 - Compensazione parziale o per intero delle spese in assenza di reciproca soccombenza - Esplicita indicazione di giusti motivi - Necessità - Riferimento al "valore esiguo della causa" - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Conseguenza - Violazione di legge.
Stato
decisa il 2011-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617730-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

Nei giudizi soggetti alla disciplina dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2, primo comma, lett. a), della legge n. 263 del 2005, ove non sussista reciproca soccombenza, è legittima la compensazione delle spese processuali se concorrono "giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione", dovendosi ritenere che tale esigenza non sia soddisfatta quando il giudice abbia compensato le spese in considerazione del "valore assai esiguo della causa", che si traduce - in specie ove l'importo delle spese sia tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte abbia inteso evitare agendo in giudizio facendo valere il proprio diritto - in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa con lesione del diritto di agire in giudizio e di difendersi ex art. 24 Cost., con conseguente violazione di legge per l'illogicità ed erroneità delle motivazioni addotte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2 com. 1 lett. A, Legge 23/02/2006 num. 51 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2005 num. 273 art. 39 quater com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)