Sez. 1, Sentenza n. 2837 del 16/12/2004 Ud. (dep. 28/01/2005) Rv. 230783 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - termini - durata massima delle indagini - IN GENERE | Assoggettabilità al regime di sospensione nel periodo feriale - Sussistenza.
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - termini - durata massima delle indagini - IN GENERE
I termini di durata delle indagini preliminari sono soggetti al regime di sospensione previsto dalla Legge 7 ottobre 1969 n. 742, come modificata dall'art. 240 bis delle disposizioni di attuazione, coordinamento e transitorie del nuovo codice di rito. Infatti, in virtù dell'art. 1 della citata Legge n.742 del 1969, nel periodo feriale rimangono sospesi, in via generale, tutti i termini che abbiano rilevanza processuale, e ciò in ogni fase del processo, senza alcuna esclusione.
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 20/07/1990 num. 193 art. 240 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 406 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)