Sez. L, Sentenza n. 8372 del 14/11/1987 (Rv. 455932 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE - RAFFRONTO TRA DIVERSI REGIMI - INDIVIDUAZIONE DEL REGIME APPLICABILE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE - RAFFRONTO TRA DIVERSI REGIMI - INDIVIDUAZIONE DEL REGIME APPLICABILE - CRITERI.*
Nel caso in cui si debbano raffrontare diversi regimi di un rapporto di lavoro al fine di stabilire quale regolamentazione di un determinato istituto sia, o meno, più favorevole ai lavoratori (od anche in quale misura lo sia), il raffronto va condotto in relazione alla disciplina del singolo istituto e non già globalmente. Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva ritenuto che - essendo stata recepita in un contratto individuale di lavoro la dinamica retributiva dei dirigenti di aziende industriali - era irrilevante che l'accordo collettivo 25 gennaio 1978 avesse ridotto l'ammontare dell'indennità di anzianità introducendo contestualmente un elemento di maggiorazione incrementativo della retribuzione ordinaria, non essendo i due istituti tra loro comparabili). (V 5259/87, mass n 453836; (V 5964/85, mass n 443121).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)