Sez. L, Sentenza n. 5964 del 29/11/1985 (Rv. 443121 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - DIVERGENZA TRA MINIMI TABELLARI E FATTI INDIVIDUALI SULLA RETRIBUZIONE - RETRIBUZIONE SPETTANTE AL LAVORATORE - DETERMINAZIONE - CRITERIO DELL'ASSORBIMENTO - APPLICABILITÀ - PORTATA - DEROGABILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - DIVERGENZA TRA MINIMI TABELLARI E FATTI INDIVIDUALI SULLA RETRIBUZIONE - RETRIBUZIONE SPETTANTE AL LAVORATORE - DETERMINAZIONE - CRITERIO DELL'ASSORBIMENTO - APPLICABILITÀ - PORTATA - DEROGABILITÀ - CONDIZIONI.*
Poiché a norma dell'art. 2077 cod. civ. le pattuizioni individuali sulla retribuzione non sono svincolate dalla Determinazione collettiva di minimi tabellari, deve ritenersi che, nel caso di divergenza tra questi ultimi ed i patti individuali, la retribuzione spettante al lavoratore deve essere stabilita sulla base del criterio dell'assorbimento, e cioè dell'individuazione globale del trattamento più favorevole e non già in base al criterio del cumulo dei compensi individualmente pattuiti e dei minimi tabellari. Questo principio può essere derogato nel caso in cui ciò sia specificamente disposto dai contratti collettivi ovvero se le fonti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale rispetto ai minimi tabellari la particolare natura di compenso aggiuntivo speciale per i particolari meriti del lavoratore, nel qual caso tale compenso deve essere cumulato al minimo tabellare più favorevole fissato da un posteriore contratto collettivo. (V 1600/85, mass n 439587).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)