Sez. L, Sentenza n. 5259 del 15/06/1987 (Rv. 453836 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - CLAUSOLE DI CONTRATTO INDIVIDUALE DIFFORMI DA QUELLE DEL CONTRATTO COLLETTIVO - SOSTITUZIONE DI DIRITTO CON QUESTE ULTIME - PRESUPPOSTI - COMPARAZIONE TRA LE DUE DISCIPLINE - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI TRATTAMENTO DOVUTO AL LAVORATORE TRASFERITO ED IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEL TERZO E DEL QUARTO COMMA DELL'ART. 28 C.C.N.L. 16 APRILE 1976 PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CHIMICHE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - CLAUSOLE DI CONTRATTO INDIVIDUALE DIFFORMI DA QUELLE DEL CONTRATTO COLLETTIVO - SOSTITUZIONE DI DIRITTO CON QUESTE ULTIME - PRESUPPOSTI - COMPARAZIONE TRA LE DUE DISCIPLINE - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI TRATTAMENTO DOVUTO AL LAVORATORE TRASFERITO ED IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEL TERZO E DEL QUARTO COMMA DELL'ART. 28 C.C.N.L. 16 APRILE 1976 PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CHIMICHE.*
La disposizione dell'art. 2077, secondo comma, cod. civ. - per la quale le clausole del contratto collettivo si sostituiscono di diritto a quelle difformi del contratto individuale, salvo che queste siano più favorevoli ai lavoratori - comporta che il giudice del merito, dopo aver interpretato il contratto individuale e la normativa collettiva in ordine all'istituto controverso e determinato il contenuto precettivo dell'uno e dell'altra, debba procedere al giudizio di comparazione fra le due discipline, valutandole singolarmente nel loro complesso, senza cumulare i vantaggi riservati al lavoratore dall'una e dall'altra, ed applicando solo la disciplina più favorevole al prestatore di lavoro, nella quale restano assorbiti i benefici previsti dall'altra, eccettuati quelli concessi per particolari meriti del lavoratore o per la particolare qualità od onerosità della prestazione lavorativa. (principio affermato in tema di trattamento dovuto al lavoratore trasferito ed in relazione alle Disposizioni - che la S.C. ha ritenuto insuscettibili di applicazione disgiunta - del terzo e quarto comma dell'art. 28 del C.C.n.L. 17 aprile 1976 per i dipendenti delle aziende chimiche). (V 5964/85, mass n 443121; (V 4505/84, mass n 436405; (V 4200/84, mass n 436155; (V 1674/84, mass n 433731).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)