Sez. 1, Sentenza n. 2262 del 09/11/1982 Cc. (dep. 10/12/1982) Rv. 156601 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - RICHIESTA DI CONTROLLO DI COSTITUZIONALITÀ DELLA NORMA IN VIA ASTRATTA - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - RICHIESTA DI CONTROLLO DI COSTITUZIONALITÀ DELLA NORMA IN VIA ASTRATTA - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*
Il ricorso per Cassazione avente ad oggetto la mera prospettazione d'una questione di legittimità costituzionale d'una norma è inammissibile. Invero, il controllo sulla costituzionalità delle leggi o degli Atti aventi forza di legge non può essere diretto a conseguire un'astratta affermazione di principio, dovendo incidere sulla definizione del giudizio in corso dinanzi all'autorità giurisdizionale. (Conf sez. II, 30 gennaio 1982, n. 947, ric. Lonardi, rv. 151892).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 2, Costituzione art. 134, Costituzione art. 136, Cod. Proc. Pen. art. 524, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)