Sez. 1, Sentenza n. 7249 del 27/06/1995 (Rv. 493122 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE | Coniuge titolare dell'assegno di divorzio - Diritto alla quota di trattamento di fine rapporto dell'altro coniuge - Indennità di buonuscita maturata per l'obbligato prima della sentenza di divorzio - Diritto del beneficiario alla quota - Insussistenza.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE
In tema di divorzio, il diritto di un coniuge ad una quota del trattamento di fine rapporto lavorativo percepito dall'altro coniuge, ai sensi dell'art. 12-bis della legge 1 dicembre 1970 n. 898, introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987 n. 74, può essere attribuito con lo stesso provvedimento attributivo dell'assegno di divorzio, atteso che, se il diritto alla quota permane "anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza" di divorzio, secondo il tenore letterale dell'art. 12-bis, tale diritto deve conseguentemente riconoscersi pure nel caso in cui l'indennità sia maturata prima di detta sentenza, quando ovviamente al coniuge non è stato ancora attribuito in modo definitivo (con sentenza passata in giudicato) l'assegno divorzile.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 16 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)