Sez. 1, Sentenza n. 6047 del 29/05/1993 (Rv. 482582 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere | Trattamento di fine rapporto lavorativo dell'altro coniuge - Diritto - Maturazione prima della vigenza dell'art. 12 bis della legge n. 898 del 1970 - Quota - Attribuzione al coniuge titolare di assegno di divorzio - Ammissibilità - Esclusione.
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere
La norma dell'art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970 n. 898 - che regola il diritto del coniuge titolare di un assegno di divorzio (e non passato a nuove nozze) di conseguire una quota del trattamento di fine rapporto lavorativo percepito dall'altro coniuge - non è applicabile quando il coniuge obbligato all'assegno abbia maturato il diritto alla indennità prima della entrata in vigore della legge stessa, poiché il principio dell'applicabilità della norma sostanziale sopravvenuta ai giudizi pendenti non può comportare il travolgimento del limite del rispetto dei diritti quesiti e dei rapporti esauriti sotto il vigore della legislazione precedente.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1978 num. 74 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)