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Sez. 1, Sentenza n. 2273 del 18/03/1996 (Rv. 496419 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Coniugi divorziati prima dell'entrata in vigore della legge n. 74 del 1987 - Indennità di fine rapporto lavorativo dell'altro coniuge - Maturazione successiva all'entrata in vigore della legge n. 74 del 1987 - Diritto ad una quota del coniuge titolare dell'assegno di divorzio non passato a nuove nozze - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496419-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

L'art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (aggiunto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987 n. 74) - che introduce il diritto del coniuge titolare dell'assegno di divorzio e non passato a nuove nozze di conseguire una quota del trattamento di fine rapporto lavorativo percepito dall'altro coniuge - è applicabile ai coniugi divorziati prima dell'entrata in vigore della legge n. 74 del 1987, ove l'indennità di fine rapporto sia maturata successivamente a tale momento, atteso che il discrimine temporale tra vecchia e nuova disciplina non è costituito dall'elemento presupposto, ossia dalla data del divorzio, bensì da quello del verificarsi della fattispecie generatrice del nuovo diritto, costituita dalla maturazione dell'indennità.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 10/12/1970 num. 898 art. 12 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)