Sez. 3, Sentenza n. 4272 del 15/05/1997 (Rv. 504341 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO | Credito per l'indennità di avviamento - Esigibilità - Somma dovuta - Decorrenza degli interessi - Rivalutazione monetaria - Condizioni.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO
Il credito per l'indennità di avviamento diviene esigibile solo nel momento in cui avviene il rilascio dell'immobile e gli interessi sulla somma dovuta a tale titolo decorrono da tale data o dalla diversa data in cui vi sia stata una costituzione in "mora" del locatore da parte del conduttore, mentre la rivalutazione monetaria, giustificabile come maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma secondo cod. civ. può essere liquidata dal giudice solo ove il conduttore fornisca elementi concreti che permettano di individuare e valutare la propria situazione personale e patrimoniale e la prevedibile collocazione della somma nella forma del deposito bancario.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)