Sez. 3, Sentenza n. 9747 del 08/11/1996 (Rv. 500408 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO | Condizionamento dell'esecuzione al pagamento dell'indennità - Portata ed implicazioni - Mera configurabilità di un diritto di ritenzione - Esclusione - Incidenza del sinallagma contrattuale - Configurabilità - Applicabilità dell'art. 1591 cod. civ. - Esclusione.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO
In tema di locazioni di immobili urbani ad uso non abitativo, la disposizione dell'art. 34 della legge sull'equo canone (e per il periodo transitorio quella dell'art. 69, sia nel testo originario, sia in quello di cui all'art. 1 D.L. 9 dicembre 1986 n. 832, conv. in legge 6 febbraio 1987 n. 15) secondo cui l'esecuzione del provvedimento di rilascio dopo la cessazione del rapporto è condizionata al pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciali non si limita a provvedere un mero diritto di ritenzione a favore del conduttore, ma regola un effetto del apporto di interdipendenza fra le reciproche obbligazioni di riconsegna dell'immobile e quella di pagamento dell'indennità, che rende la prima inesigibile per difetto di contemporaneo adempimento o di offerta di adempimento dell'obbligazione dell'altra parte. Ne deriva che fino a quando non sia stata corrisposta l'indennità, il conduttore ha diritto di protrarre la detenzione e il godimento dell'immobile per l'esercizio della sua attività commerciale, senza che da tale attività possa derivare alcune responsabilità a suo carico a titolo di maggiore danno ai sensi dell'art. 1591 cod.civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Decreto Legge 09/12/1986 num. 832 art. 1 CORTE COST., Legge 06/02/1987 num. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)