diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 23839 del 21/12/2012 (Rv. 624613 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - COSTITUZIONE SERVITÙ COATTIVE | Costituzione per contratto di servitù coattiva - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Applicabilità della disciplina normativa relativa alle servitù coattive - Sussistenza - Estinzione della servitù per cessazione dell'interclusione ex art. 1055 cod. civ. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2012-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624613-01

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - COSTITUZIONE SERVITÙ COATTIVE

La servitù costituita per contratto non cessa di essere coattiva, come si desume dall'art. 1032, primo comma, cod. civ., con conseguente operatività della corrispondente disciplina normativa, laddove risultino sussistenti le condizioni legali per ottenere detta costituzione, nonché l'intenzione delle parti di soddisfare l'esigenza tutelata dalla legge mediante assoggettamento del fondo servente (nella specie, in ragione dell'interclusione di un fondo ed al fine di consentire che da esso si potesse accedere sulla pubblica via). Ne consegue l'applicabilità alla servitù coattiva, pur costituita mediante contratto, della disposizione di cui all'art. 1055 cod. civ., la quale prevede, nel caso di passaggio coattivo, l'estinzione della servitù allorché cessi l'interclusione del fondo dominante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1032 com. 1, Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)