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Sez. 2, Sentenza n. 11755 del 29/10/1992 (Rv. 479200 - 01)

Servitù - Prediali - Servitù coattive - Passaggio coattivo - Condizioni - Fondo intercluso per alienazione o divisione | Servitù di passaggio costituita con lo stesso atto di alienazione o divisione, o atto successivo preordinato all'interclusione - Natura di servitù coattiva - Cessazione dell'interclusione - Applicabilità della causa estintiva ex art. 1055 cod. civ. - Limite.
Stato
decisa il 1992-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479200-01

Servitù - Prediali - Servitù coattive - Passaggio coattivo - Condizioni - Fondo intercluso per alienazione o divisione

Per il disposto dell'art. 1054 cod. civ. il quale riconosce al proprietario del fondo rimasto intercluso in conseguenza di alienazione a titolo oneroso o di divisione il diritto di ottenere coattivamente dall'altro contraente il passaggio senza corrispondere alcuna indennità, deve presumersi che la servitù di passaggio costituita con lo stesso atto di alienazione o di divisione o anche con atto successivo che all'interclusione siano oggettivamente preordinati, abbia natura coattiva, con conseguente applicabilità alla medesima in caso di cessazione dell'interclusione della causa estintiva di cui all'art. 1055 cod. civ., salvo che dal negozio costitutivo non emerga in concreto ed inequivocabilmente l'intento delle parti di assoggettarle al regime delle servitù volontarie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1032, Cod. Civ. art. 1054, Cod. Civ. art. 1055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)