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Sez. 2, Sentenza n. 5053 del 28/02/2013 (Rv. 625168 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - COSTITUZIONE SERVITÙ COATTIVE | Costituzione per contratto di servitù coattiva di passaggio soggetta alla relativa disciplina - Requisiti - Sussistenza delle condizioni legali - Presunzione del carattere coattivo del vincolo in assenza di contraria volontà delle parti - Configurabilità.
Stato
decisa il 2013-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625168-01

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - COSTITUZIONE SERVITÙ COATTIVE

La servitù di passaggio costituita per contratto non cessa di essere coattiva, con conseguente operatività della causa di estinzione per cessazione dell'interclusione di cui all'art. 1055 cod. civ., laddove risultino sussistenti le relative condizioni di legge, pur se non emergenti dall'atto, ma ricavabili "aliunde", senza che rilevi che le parti non abbiano previsto la corresponsione di un'indennità in favore del proprietario del fondo servente, dovendosi presumere il carattere coattivo del vincolo, salvo che non emerga in concreto l'intento inequivoco dei contraenti di assoggettarsi al regime delle servitù volontarie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1032, Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)