Sez. L, Sentenza n. 2973 del 01/04/1996 (Rv. 496719 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE | Principio "tempus regit actum" - Eliminazione della sanzione delle improcedibilità dell'appello ex art. 348 cod. proc. civ. novellato per mancato deposito del fascicolo di parte contenente la sentenza impugnata - Portata - Pronuncia della improcedibilità resa anteriormente al 30 aprile 1995 - Validità - Persistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE
Il principio secondo il quale nel caso di successione di leggi processuali "tempus regit actum" comporta che ove manchino espresse disposizioni in senso contrario, la validità degli atti processuali deve esser valutata con riguardo alle norme vigenti al momento del loro compimento anziché a quelle posteriori sopravvenute. Pertanto l'eliminazione della sanzione di improcedibilità dell'appello per mancato deposito del fascicolo di parte (nel quale deve essere inserita a norma dell'art. 347 cod. proc. civ. la sentenza impugnata) a seguito delle modifiche dell'art. 348 cod. proc. civ. disposte dall'art. 54 della legge 26 novembre 1990, n. 353, non esplica alcun rilievo, in sede di legittimità, ai fini della valutazione della pronunzia di secondo grado dichiarativa, per la ragione suddetta, dell'improcedibilità del gravame, resa anteriormente alla data del 30 aprile 1995, conseguendo la suddetta irrilevanza dall'applicazione dell'art. 92 della citata legge n. 353 del 1990 (come modificato prima dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1992, n. 477 e poi dall'art. 6 del decreto - legge 7 ottobre 1994, n. 571, a sua volta modificato dalla legge di conversione 6 dicembre 1994 n. 673) ai sensi del quale le sopraindicate modifiche all'art. 348 cod. proc. civ. hanno efficacia a partire dalla suddetta data del 30 aprile 1995, senza che a tal fine sia necessario far riferimento alla modificazione apportata all'art. 90 della già menzionata legge 353 del 1990 dall'art. 9 del decreto - legge 9 agosto 1995 n. 347, che, con disposizione di diritto transitorio, ha definitivamente sottratto all'operatività della novella del 1990 i procedimenti pendenti alla data del 30 aprile 1995, prevedendo per essi la persistente applicabilità del vecchio rito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 54, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 92 CORTE COST., Legge 04/12/1992 num. 447 art. 2, Decreto Legge 07/10/1994 num. 571 art. 6, Legge 06/12/1994 num. 673, Decreto Legge 09/08/1995 num. 347 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)