Sez. 3, Sentenza n. 11607 del 31/05/2005 (Rv. 581873 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE | Rinnovazione di un atto di citazione nullo - Applicabilità dell'art. 164 cod. proc. civ. - Giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 - Disciplina applicabile.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE
La rinnovazione di un atto di citazione nullo, disciplinata anche in appello dalla disposizione di cui all'art. 164 cod. proc. civ., è regolata, quanto ai "giudizi pendenti" alla data del 30 aprile 1995, dal testo della norma suddetta vigente anteriormente alla modifica introdotta dalla legge n. 353 del 1990, con la conseguenza che la rinnovazione ha efficacia "ex nunc" (mentre la rinnovazione della citazione e la costituzione del convenuto secondo il nuovo testo producono effetti "ex tunc").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST., Decreto Legge 26/11/1995 num. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)