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Sez. U, Sentenza n. 25931 del 05/12/2011 (Rv. 620050 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Diritto al rimborso di tributi - Credito contestato dall'Amministrazione innanzi al giudice tributario - Azione di ripetizione proposta davanti al giudice ordinario - Successiva incontrovertibilità del diritto al rimborso - Mutamento dello stato di fatto o di diritto nel corso del processo - Irrilevanza - Giurisdizione del giudice tributario - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620050-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

In tema di rimborso di tributi (nella specie, imposte di registro, ipotecarie e catastali), spettano al giudice tributario i procedimenti nei quali il diritto del contribuente sia contestato dall'Erario, mentre sono devoluti al giudice ordinario solo quelli in cui non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione, il "quantum" della restituzione e le modalità della sua esecuzione, attesa la riserva alle commissioni tributarie, disposta dall'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di tutte le cause di cognizione aventi ad oggetto tributi. Peraltro, resta irrilevante che - instaurato un procedimento davanti al giudice ordinario per il recupero di somma versata, secondo l'accertamento di sentenza del giudice tributario impugnata dall'Amministrazione, in misura superiore al dovuto - il diritto del contribuente divenga successivamente incontrovertibile, poiché i mutamenti dello stato di fatto o di diritto che attribuiscano al giudice della causa la giurisdizione di cui esso era privo assumono incidenza solo al fine di evitare il rinvio della controversia ad un giudice che non è più quello destinato dalla legge a conoscerla, mentre l'intervenuta incontestabilità della spettanza del contribuente non sottrae al giudice tributario il potere di pronunciarsi sulla quantificazione del rimborso e sulla sua esecuzione, alla luce di quanto disposto dall'art. 70 del d.lgs. citato.

Riferimenti normativi: DPR 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., DPR 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)