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Sez. 2, Sentenza n. 12007 del 01/07/2004 (Rv. 573965 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - OPPOSIZIONE AL PROPRIETARIO | Mutamento da detenzione in possesso - Condizioni - Manifestazioni esteriori di opposizione del detentore nei confronti del possessore - Necessità - Inottemperanza alle pattuizioni relative al titolo costitutivo della detenzione o meri atti di esercizio del possesso - Inidoneità - Azione di reintegra fondata sulla detenzione qualificata - Deduzione in appello di una situazione di possesso - Ammissibilità - Esclusione - Mutamento della "causa petendi" - Configurabilità - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573965-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - OPPOSIZIONE AL PROPRIETARIO

Poiché l'interversione del possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, da cui sia consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio con correlata sostituzione al precedente, "animus detinendi", dell'"animus sibi habendi", tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in modo da consentirgli di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, e deve tradursi in atti dai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua. A tal fine sono inidonei atti che si traducano nell'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita (verificandosi in questo caso una ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale) ovvero si traducano in meri atti di esercizio del possesso, ricorrendo in tal caso una ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene. Ne consegue che, proposta domanda di reintegra del possesso basata sulla detenzione qualificata del fondo in forza del contratto di affitto, integra "mutatio libelli" , come tale inammissibile in appello, la domanda con cui l'appellante, introducendo una "causa petendi" nuova, abbia invece invocato, a fondamento dell'azione, una situazione di possesso derivante dall'esercizio, compiuto esclusivamente in nome proprio, del potere sul bene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)