Sez. 3, Sentenza n. 27727 del 16/12/2005 (Rv. 585988 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato - Violazione - Criteri di riferimento - Individuazione con riguardo alla "causa petendi" - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, previsto dall'art. 112 cod. proc. civ., implica il divieto di attribuire alla parte un bene non richiesto, o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, e deve ritenersi violato ogni qualvolta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi identificativi dell'azione ("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda. In particolare, dal divieto di pronunciare su un'azione diversa da quella espressamente proposta consegue che è inibito al giudice, con riferimento alla "causa petendi", basare la decisione su fatti costitutivi diversi da quelli dedotti, ponendo a fondamento della domanda un titolo nuovo e difforme da quello indicato dalla parte. (Nella specie, la S.C., rigettando il ricorso proposto, ha ritenuto conforme al principio enunciato l'impugnata sentenza con cui era stato accolto l'appello, rilevandosi come il giudice di primo grado - dopo aver escluso nel merito che il ricorrente fosse proprietario della terrazza oggetto di causa ed affermato che il medesimo, essendo stato provato che di fatto aveva goduto anche della parte dell'immobile poi distrutta dalla controparte, fosse legittimato ad invocare il risarcimento del danno in relazione alla perdita del proprio possesso - avesse, in effetti, basato la sua decisione su fatti costitutivi diversi, ovvero sullo "ius possessionis", da quelli dedotti dall'attore a sostegno della propria domanda, invero relativi alla tutela dei diritto di proprietà, così illegittimamente immutando d'ufficio la "causa petendi" ed incorrendo, conseguentemente, nel denunziato vizio di ultrapetizione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)