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Sez. L, Sentenza n. 9073 del 23/08/1991 (Rv. 473626 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Effetti - In genere | Controversie dirette all'accertamento di crediti nei confronti del debitore ammesso al concordato - Estraneità del commissario liquidatore - Cessione concernente un complesso aziendale - Trasferimento d'azienda ex art. 2112 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione - Domande giudiziali non strettamente inerenti alle operazioni di liquidazione - Legittimazione passiva - Di detto organo - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473626-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Effetti - In genere

Nel caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, senza alcun effetto traslativo della proprietà, il commissario liquidatore, avendo la mera veste di mandatario alla gestione e liquidazione di detti beni, resta estraneo alle controversie promosse per l'accertamento di crediti nei confronti del debitore ammesso al concordato, per cui, ove detta cessione riguardi un complesso aziendale, non è configurabile trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., restando altresì esclusa la legittimazione passiva di tale organo in ordine a domande che non siano strettamente inerenti alle operazioni di liquidazione, rispetto alle quali (domande) legittimato è il debitore ceduto e non il suddetto liquidatore, né il comitato dei creditori o il commissario giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167, Legge Falliment. art. 181, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 181, Legge Falliment. art. 182, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)