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Sez. 3, Sentenza n. 7782 del 21/01/2014 Ud. (dep. 19/02/2014) Rv. 258698 - 01

DEMANIO | Demanio marittimo - Esecuzione di opere entro la fascia di rispetto - Reato - Integrazione - Autorizzazione in sanatoria per silenzio - Assenso - Estinzione del reato di cui all'art. 1161 cod. nav. - Esclusione - Rilascio di autorizzazione successiva - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2014-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258698-01

DEMANIO

Il reato di esecuzione di nuove opere nella fascia di rispetto del demanio marittimo in assenza di autorizzazione (art. 1161 cod. nav.) non può essere dichiarato estinto per il rilascio dell'autorizzazione a seguito di silenzio-assenso, in quanto tale autorizzazione - in base al disposto dell'art. 55 cod. nav. - deve intendersi negata se entro novanta giorni l'amministrazione non abbia accolto la domanda dell'interessato e non rileva il successivo rilascio dell'autorizzazione a mantenere le opere in precedenza abusivamente realizzate.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 55, Cod. Navig. art. 1161

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)