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Sez. 3, Sentenza n. 39868 del 30/04/2014 Ud. (dep. 26/09/2014) Rv. 261360 - 01

DEMANIO | Demanio marittimo - Esecuzione di opere nella fascia di rispetto - Autorizzazione per silenzio assenso - Possibilità - Reato previsto dall'art. 1161 cod. nav. - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261360-01

DEMANIO

Non è configurabile il reato di esecuzione di opere nella fascia di rispetto del demanio marittimo, in assenza di autorizzazione (art. 1161 cod. nav.), quando è stata presentata la domanda per realizzarle a norma dell'art. 55 cod. nav. ed è poi decorso il termine di 90 giorni senza che il capo del compartimento del demanio marittimo competente si sia pronunciato, perché la tabella C allegata al regolamento approvato con d.P.R. n. 300 del 1992, concernente le iniziative private sottoposte al regime giuridico di cui agli artt. 19 e 20 della legge n. 241 del 1990, espressamente prevede, in tale ipotesi, la formazione del silenzio-assenso.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 55, Cod. Navig. art. 1161, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 19 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 20, DPR 26/04/1992 num. 300, DPR 09/05/1994 num. 407

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)