Sez. 3, Sentenza n. 41268 del 21/09/2004 Ud. (dep. 22/10/2004) Rv. 230312 - 01
DEMANIO | Demanio marittimo - Esecuzione di opere nella cosiddetta fascia di rispetto - Reato permanente - Momento di cessazione della permanenza - Autorizzazione in sanatoria per silenzio - Assenso - Estinzione della contravvenzione di cui all'art. 1161 cod.nav. - Esclusione - Rilascio di autorizzazione successiva - Irrilevanza.
DEMANIO
Il reato di esecuzione di nuove opere nella fascia di rispetto del demanio marittimo in assenza di autorizzazione (art. 1161 cod. nav.) non può essere dichiarato estinto per il rilascio dell'autorizzazione a seguito di silenzio-assenso, in quanto tale autorizzazione - in base al disposto dell'art. 55 cod.nav. - deve intendersi negata se entro novanta giorni l'amministrazione non abbia accolto la domanda dell'interessato e non rileva il successivo rilascio dell'autorizzazione a mantenere le opere in precedenza abusivamente realizzate.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 54 CORTE COST., Cod. Navig. art. 55, Cod. Navig. art. 1161
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)