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Sez. 1, Sentenza n. 3424 del 23/10/1968 (Rv. 336520 - 01)

ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA E TRIBUNALI REGIONALI - CRITERI DI DISCRIMINAZIONE- CONTROVERSIA TRA UN CONSORZIO IRRIGUO ED I CONSORZIATI PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ACQUE - PRETESA IRREGOLARE FORMAZIONE DEL RUOLO CONTRIBUTI - COMPETENZA DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1968-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336520-01

ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA E TRIBUNALI REGIONALI - CRITERI DI DISCRIMINAZIONE- CONTROVERSIA TRA UN CONSORZIO IRRIGUO ED I CONSORZIATI PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ACQUE - PRETESA IRREGOLARE FORMAZIONE DEL RUOLO CONTRIBUTI - COMPETENZA DELL'AGO.*

Ai fini della discriminazione fra la Competenza dell'autorita giudiziaria in Sede ordinaria e quella del tribunale regionale delle acque pubbliche (che e anche esso un giudice ordinario, ancorche specializzato), occorre aver riguardo all'oggetto della controversia, nel senso che rientra nella Competenza del tribunale delle acque la cognizione di tutte quelle controversie che incidono, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque. Il che si verifica nei casi in cui la controversia involga questioni sulla demanialita o sulla utilizzazione delle acque, o sulla legittimita del comportamento tenuto al riguardo dalla pubblica amministrazione, ovvero sul contenuto o sui limiti dei provvedimenti amministrativi concernenti il regime delle acque, nonche nei casi in cui la controversia abbia per oggetto il pagamento di indennita o il risarcimento di danni che dipendano direttamente dall'esecuzione o dalla manutenzione di opere idrauliche, o di bonifica, o di derivazione o utilizzazione di acque pubbliche. In particolare, e competente il giudice ordinario a conoscere della controversia fra privati che, pur ricollegandosi al presupposto dell'esistenza di una determinata concessione di utenza di acque pubbliche, non importino contestazioni su tale presupposto, ne incidano su interessi pubblici, ma riguardino esclusivamente le modalita di attuazione e di Esercizio di diritti di uso delle acque, ossia i diritti e gli obblighi che ne derivano nei rapporti interni fra i contendenti. Sussiste, invece, la Competenza dell'organo specializzato quando la contestazione verta su questioni inerenti alla distribuzione e all'uso di acque pubbliche, o al modo di utilizzazione dell'utenza, ovvero alla Determinazione delle relative opere, sempre che tali questioni si pongano come oggetto della controversia e della relativa decisione. (nella specie, alcuni consorziati di un consorzio irriguo, concessionario della derivazione di acque pubbliche, convenuti in giudizio dal consorzio per il pagamento del corrispettivo dovuto per la fornitura di acque per uso irriguo, avevano eccepito l'incompetenza del giudice ordinario limitandosi a dedurre che il ruolo contributi era stato formato con omissione di alcuni adempimenti prescritti dallo statuto, e cioe non era stato sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione, non era stato pubblicato nelle forme stabilite e non era stato trasmesso alla prefettura per il visto di esecutorieta. La SC ha dichiarato la Competenza del giudice ordinario). (V. N. 1720-67, mass. N.328575 n. 165-67, mass. N.325876 n.129366, mass. N. 322576).*

Riferimenti normativi: Legge 11/12/1933 num. 1775 art. 140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)