Sez. 1, Sentenza n. 3328 del 19/11/1971 (Rv. 354823 - 01)
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - ATTRIBUZIONE DI UNA CONTROVERSIA ALL'AGO O AL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI SOTTENSIONE DI UTENZA DI ACQUE PUBBLICHE.*
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - ATTRIBUZIONE DI UNA CONTROVERSIA ALL'AGO O AL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI SOTTENSIONE DI UTENZA DI ACQUE PUBBLICHE.*
Ai fini della discriminazione fra la Competenza dell'autorita giudiziaria in Sede ordinaria e quella dei tribunali regionali delle acque pubbliche deve aversi riguardo allo oggetto della controversia, nel senso che rientra nella Competenza del tribunale delle acque la cognizione di tutte quelle controversie che incidono, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime della acque; in particolare, sono devoluti ai tribunali regionali le controversie sul carattere demaniale delle acque, sul contenuto o sui limiti di una concessione amministrativa o sul diritto, nei confronti dell'amministrazione, alla derivazione e all'utilizzazione delle acque, o, in genere, su un atto o un'opera dell'amministrazione stessa; rientrano, per contro, nella Competenza degli organi ordinari dell' autorita giudiziaria le controversie fra privati che non toccano l'interesse della pa come quelle che, pur ricollegandosi al presupposto della sussistenza, a favore dell'una o dell'altra o di entrambe le parti contendenti una concessione di acqua pubblica, non investono, direttamente, la legittimita e la portata di quest'ultima, ma riflettono esclusivamente le modalita di attuazione e di Esercizio dei diritti di uso delle acque riconosciuti o concessi dalla pa, da osservarsi nei rapporti interni fra le parti, nonche gli obblighi reciproci che ne derivano, per cui non sia necessaria una indagine sul contenuto e sui limiti della concessione al fine di individuarne la portata e gli effetti e di stabilire se essa abbia o meno l'attitudine ad incidere, modificandoli, sui rapporti preesistenti fra le parti. (nella specie, e stata ritenuta di Competenza del tribunale ordinario la controversia avente per oggetto esclusivo l'accertamento e la liquidazione dei danni derivati dalla sottensione di un'utenza, in conformita a quanto convenuto fra le parti mediante privata scrittura, in quanto non involgente la risoluzione di alcuna questione sulla portata delle concessioni di derivazione di acque pubbliche di cui le parti erano titolari, bensi riguardando esclusivamente la Determinazione di indennizzo che le parti stesse, con atto di autonomia negoziale, avevano affidata a un collegio di periti). (V 3424'68, mass n 336520).*
Riferimenti normativi: Legge 11/12/1933 num. 1775 art. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)