Sez. 1, Sentenza n. 350 del 10/02/1971 (Rv. 349894 - 01)
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE O DI ALTRE GIURISDIZIONI - OGGETTO DELLA CONTROVERSIA - NOZIONE.*
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE O DI ALTRE GIURISDIZIONI - OGGETTO DELLA CONTROVERSIA - NOZIONE.*
Ai fini della discriminazione fra la Competenza dell'autorita giudiziaria in Sede ordinaria e quella dei tribunali regionali delle acque pubbliche, i quali, a differenza del tribunale superiore delle acque pubbliche, non sono giudici speciali, ma organi della giurisdizione ordinaria, anche se specializzati, deve aversi riguardo all'oggetto della controversia, nel senso che rientra nella Competenza dei predetti tribunali regionali la cognizione di tutte quelle controversie che incidano, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque. Il che si verifica non solo nei casi in cui la controversia involga questioni sulla demanialita o sull'utilizzazione delle acque, o sulla legittimita del comportamento tenuto al riguardo dalla pubblica amministrazione, ovvero sul contenuto o sui limiti dei provvedimenti amministrativi concernenti il regime delle acque, ma anche nei casi in cui la controversia abbia per oggetto il pagamento di indennita o il risarcimento di danni che dipendono direttamente dalla esecuzione o dalla manutenzione di opere idrauliche, di bonifica, di derivazione o di utilizzazione delle acque. (V 789'70, massima n 346088' 2056'69, massima n 341314' 3424'68, massima n 336520).*
Riferimenti normativi: Legge 11/12/1933 num. 1775 art. 140, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)