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Sez. 2, Sentenza n. 46366 del 08/11/2012 Ud. (dep. 30/11/2012) Rv. 255067 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - ORDINANZA DI SOSPENSIONE - IN GENERE | Condizioni - Progetto di socializzazione ed impegni assunti dal minorenne - Esito della prova - Valutazioni del giudice.
Stato
decisa il 2012-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255067-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - ORDINANZA DI SOSPENSIONE - IN GENERE

L'istituto della "messa alla prova" e la relativa sospensione del processo per controllarne l'esito non possono prescindere dalla redazione di uno specifico progetto che deve essere idoneo a raggiungere lo scopo della socializzazione del minore e prevedere, in particolare, gli impegni precisi che l'imputato assume, poiché il patto sottostante al "probation" implica, di fronte alla rinuncia dello Stato a proseguire il processo, l'impegno positivo dell'incolpato di cambiamento e recupero.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 272 art. 27 com. 2 lett. C, DPR 22/09/1988 num. 448 art. 28 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)