Sez. L, Sentenza n. 10066 del 26/11/1994 (Rv. 488832 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Regresso dell'INAIL ex artt. 10 e 11 D.P.R. n. 1124 del 1965 - Preclusione derivante dall'assoluzione del datore di lavoro o di un suo dipendente per non aver commesso il fatto pronunciato nel procedimento svoltosi senza la presenza dell'Istituto - Inammissibilità - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE
Ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.p.r. 30 giugno 1965 n.1124, nel testo risultante dalla parziale dichiarazione dell'illegittimità costituzionale pronunciatane dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 116 del 1969, l'esercizio del diritto di regresso dell'INAIL contro il datore di lavoro o un suo dipendente, responsabile diretto dell'infortunio, non è precluso dall'assoluzione per non aver commesso il fatto pronunciata (nei confronti di tali soggetti) nel procedimento penale cui l'Istituto non sia stato posto in grado di partecipare; con la conseguenza che il giudice civile adito con l'azione di regresso non è vincolato dalle conclusioni del giudice penale e ben può - sulla scorta sia del medesimo materiale probatorio acquisito in sede penale che di ulteriori elementi di prova acquisiti nell'ambito del giudizio civile - giungere, con il supporto di adeguata motivazione, ad autonoma e diversa decisione.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)